statuto

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

Sommario

TITOLO I “PRINCIPI”

articolo 1
articolo 2
articolo 3
articolo 4
articolo 5
articolo 6
articolo 7

TITOLO II “COMPITI E FINALITA’”

articolo 8
articolo 9
articolo 10
articolo 11
articolo 12

TITOLO III “PARTECIPAZIONE”

• Capo I “Partecipazione”
articolo 13
articolo 14 (Diritto all’informazione)

• Capo II “Partecipazione popolare”
articolo 15 (Iniziativa popolare)
articolo 16 (Petizione)
articolo 17 (Referendum statutario)
articolo 18 (Referendum abrogativo)
articolo 19 (Referendum consultivo)

TITOLO IV “ORGANI DELLA REGIONE”

articolo 20 (Organi)

articolo 21 (Organi a rilevanza statutaria)

• Capo I “Organi”

Sezione I – Consiglio regionale

articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale)
articolo 23 (Autonomia del Consiglio regionale)
articolo 24 (Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)
articolo 25 (Organi interni del Consiglio regionale)
articolo 26 (Presidente del Consiglio regionale)
articolo 27 (Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza)
articolo 28 (Competenze dell’Ufficio di Presidenza)
articolo 29 (Gruppi consiliari)
articolo 30 (Commissioni consiliari permanenti)
articolo 31 (Commissioni di indagine e di inchiesta)
articolo 32 (Funzioni delle Commissioni permanenti)
articolo 33 (Prima seduta del Consiglio regionale)
articolo 34 (Convocazione del Consiglio regionale)
articolo 35 (Sedute e deliberazioni consiliari)
articolo 36 (Programmazione dei lavori)
articolo 37 (Regolamento interno del Consiglio regionale)

Sezione II – Consigliere regionale
articolo 38 (Status del consigliere regionale)
articolo 39 (Diritti del consigliere regionale)
articolo 40 (Trattamento economico)

Sezione III – Presidente della Giunta regionale
articolo 41 (Presidente della Giunta regionale)
articolo 42 (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

Sezione IV – Giunta regionale
articolo 43 (Giunta regionale)
articolo 44 (Attribuzioni della Giunta regionale)

• Capo II “Organi a rilevanza statutaria”

Sezione I – Consiglio delle Autonomie locali
articolo 45 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali)

Sezione II – La Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale
articolo 46 (La Conferenza regionale permanente per la programmazione
economica, territoriale e sociale)

Sezione III – Il Consiglio statutario regionale
articolo 47 (Istituzione del Consiglio statutario regionale)
articolo 48 (Composizione del Consiglio statutario regionale)
articolo 49 (Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione)

Sezione IV – Autorità di garanzia
articolo 50 (Istituzione delle Autorità di garanzia)
articolo 50 bis (Collegio dei revisori dei conti)

TITOLO V “ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO”
articolo 51 (Principi dell’azione amministrativa)
articolo 52 (Servizi al cittadino)
articolo 53 (Pubblicazione delle leggi)

TITOLO VI “ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA’”

• Capo I “Atti della programmazione”
articolo 54 (Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria)
articolo 55 (Documento annuale di programmazione economica e finanziaria)
articolo 56 (Legge finanziaria annuale regionale)
articolo 57 (Autonomia finanziaria)

• Capo II “Bilancio”
articolo 58 (Sistema di bilancio)
articolo 59 (Bilancio di previsione)
articolo 60 (Assestamento e variazioni del bilancio)
articolo 61 (Rendiconto generale)

• Capo III “Demanio e patrimonio
articolo 62 (Amministrazione del demanio e patrimonio)

 

 

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1

1. La Puglia, nell’unità e indivisibilità della Repubblica e nell’ambito dell’Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.

2. La Puglia, per la storia plurisecolare di culture, religiosità, cristianità e laboriosità delle popolazioni che la abitano e per il carattere aperto e solare del suo territorio proteso sul mare, è ponte dell’Europa verso le genti del Levante e del Mediterraneo negli scambi culturali, economici e nelle azioni di pace.

3. La Regione Puglia favorisce l’autogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costituzione italiana.

4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali.

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Art. 2

1. La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni.

2. Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale.

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Art. 3

1. La Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.

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Art. 4

1. La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel proprio territorio.

2. La Regione valorizza il legame con i pugliesi emigrati.

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Art. 5

1. La Regione tutela l’infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della famiglia, con adeguate misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati.

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Art. 6

1. La Regione garantisce in ogni campo dell’attività politica, sociale, familiare, scolastica, professionale e lavorativa il principio della parità tra i sessi, valorizzando la consultazione degli organismi di parità e pari opportunità istituiti con legge regionale ai sensi degli articoli 3 e 51 della Costituzione italiana.

2. La legge regionale promuove parità di accesso fra donne e uomini alle cariche elettive e pubbliche, allo scopo di favorire l’equilibrio della presenza fra generi.

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Art. 7

1. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia.
Comma così sostituito dalla legge regionale 11 aprile 2012, n. 9; la precedente formulazione non comprendeva la Provincia di Barletta-Andria-Trani, istituita con la legge 11 giugno 2004, n. 148.

2. Il capoluogo della Regione è Bari, la cui funzione di città metropolitana è attuata attraverso le procedure di legge.

3. La Regione ha un gonfalone, una bandiera e uno stemma stabiliti con legge regionale.

4. Le sedi del Consiglio e della Giunta regionale sono ubicate nella città capoluogo di Regione.

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TITOLO II
COMPITI E FINALITA’

Art. 8

1. La Regione concorre allo sviluppo delle autonomie locali secondo i principi di sussidiarietà, leale collaborazione, differenziazione, unicità e adeguatezza delle funzioni.

2. La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie locali e funzionali e delle formazioni sociali all’esercizio dell’attività legislativa.

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Art. 9

1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell’Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d’Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d’integrazione, nel rispetto delle diverse culture.

2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

3. La Regione promuove intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e nell’interesse delle rispettive comunità.

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Art. 10

1. La Regione tutela e promuove la qualità della vita dei cittadini, con particolare attenzione alle condizioni dei diversamente abili, garantisce la sicurezza sociale e il diritto alla salute e all’assistenza.

2. La legge regionale individua i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle risorse idriche e naturali, agendo responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

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Art. 11

1. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell’economia pugliese, nel rispetto dell’ambiente, attraverso interventi tendenti a rafforzare un sistema produttivo integrato, a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali con azioni di concertazione istituzionale e a internazionalizzare l’economia regionale.

2. Al fine di rendere concretamente fruibile il diritto al lavoro, la Regione attua politiche attive, con particolare riferimento alle esigenze e alle aspirazioni delle generazioni più giovani, e opera per la rimozione di tutte le condizioni ostative alla sua piena attuazione.

3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.

4. La Regione riconosce il ruolo delle Organizzazioni sindacali nella rappresentanza dei lavoratori.

5. La Regione valorizza e sostiene l’impresa e riconosce il ruolo di rappresentanza delle relative associazioni.

6. La Regione valorizza e tutela l’artigianato, anche nelle sue forme associate.

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Art. 12

1. La Regione promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità.

2. La Regione riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione.

3. La Regione garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese.

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TITOLO III
PARTECIPAZIONE

Capo I
Partecipazione

Art. 13

1. La Regione:
a) riconosce nella partecipazione attiva e consapevole dei cittadini l’elemento essenziale della vita pubblica democratica;
b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;
c) favorisce, nel rispetto della loro autonomia, le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

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Art. 14
(Diritto all’informazione)

1. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all’informazione sull’attività istituzionale.

2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell’ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall’esercizio di attività economiche o dall’esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.

3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.

4. La legge regionale disciplina l’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

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Capo II
Partecipazione popolare

Art. 15
(Iniziativa popolare)

1. L’iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno quindicimila elettori della regione.

2. L’iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell’area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.

3. L’iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non esaminati non decadono in caso di scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

5. Il Consiglio regionale, con regolamento, assicura servizi e strutture per l’assistenza ai proponenti e definisce le modalità e i tempi di esame delle proposte.

6. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l’ammissibilità dell’iniziativa legislativa.

7. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 6 sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

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Art. 16
(Petizione)

1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare l’intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.

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Art. 17
(Referendum statutario)

1. Le leggi di revisione statutaria, compresa quella con la quale si approva un nuovo Statuto, sono sottoposte a referendum popolare, ai sensi dall’articolo 123, terzo comma, della Costituzione, qualora, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, lo richieda un cinquantesimo degli elettori della regione, calcolato in base all’aggiornamento delle ultime liste elettorali, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

2. Il Consiglio statutario verifica la sussistenza del quorum previsto per la richiesta e ne dichiara l’ammissibilità.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

4. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 2 sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

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Art. 18
(Referendum abrogativo)

1. Nell’ambito della regione è indetto referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno sessantamila elettori dei comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o metropolitani, trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti della regione.

2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell’Unione europea.

3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative.

4. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del testo della richiesta abrogativa a norma di legge.

5. L’ammissibilità della iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio statutario.

6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

8. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.

9. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 5 sono esercitate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

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Art. 19
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l’opinione della popolazione regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.

2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

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TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE

Art. 20
(Organi)

1. Sono organi della Regione Puglia:
a) il Consiglio regionale
b) il Presidente della Giunta regionale
c) la Giunta regionale.

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Art. 21
(Organi a rilevanza statutaria)

1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
a) il Consiglio delle autonomie locali;
b) la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale;
c) il Consiglio statutario;
d) le Autorità di garanzia;
d bis) il Collegio dei revisori dei conti.
Lettera così aggiunta dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148

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Capo I
Organi

Sezione I
Consiglio regionale

Art. 22
(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell’attività della Giunta regionale.

2. Il Consiglio regionale:
a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l’attuazione;
b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all’articolo 44;
d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l’esercizio provvisorio;
e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;
f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;
g) propone alle Camere, ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
i) provvede all’istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
j) ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell’articolo 117 della Costituzione;
k) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

3. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

4. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

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Art. 23
(Autonomia del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile nell’ambito dello stanziamento del bilancio regionale.

2. Il Consiglio regionale si avvale di una specifica struttura organizzativa e di proprio personale appartenente a un proprio ruolo organico disciplinato dalla legge regionale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consiglio regionale sono disciplinati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, secondo i contratti collettivi di lavoro.

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Art. 24
(Composizione, modalità di elezione e scioglimento del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta [Parola così sostituita dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8. In precedenza il numero dei consiglieri era fissato in “settanta”. La disposizione si applica a partire dalla X legislatura.] consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale, eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. La legge elettorale regionale è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e ne determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

3. Il Consiglio regionale, nella prima seduta, provvede alla convalida dell’elezione dei consiglieri regionali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.

4. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ne comportano lo scioglimento.

5. In ogni caso di scioglimento il Consiglio regionale resta in carica fino alla data di proclamazione degli eletti.

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Art. 25
(Organi interni del Consiglio regionale)

1. Sono organi interni del Consiglio regionale:
a) il Presidente
b) l’Ufficio di Presidenza
c) i Gruppi consiliari
d) le Commissioni consiliari permanenti, di indagine e di inchiesta.

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Art.26
(Presidente del Consiglio regionale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Il Presidente:
a) tutela le prerogative e assicura il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri regionali;
b) insedia le Commissioni e ne verifica il buon funzionamento;
c) richiede al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale;
d) garantisce il rispetto delle norme del presente Statuto e del regolamento interno del Consiglio, con particolare riferimento a quelle inerenti la tutela dei diritti delle opposizioni;
e) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali.

3. Il Presidente non può far parte delle Commissioni consiliari.

4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

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Art. 27
(Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: elezione e decadenza)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Il Presidente o un Vice Presidente e un Segretario sono attribuiti alle opposizioni per l’intera durata della legislatura.

2. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto e restano in carica per l’intera legislatura, salvo il disposto di cui al comma 4.

3. Le modalità di elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari sono disciplinate dal regolamento interno.

4. La mozione di decadenza per gravi motivi, presentata da almeno due terzi dei consiglieri regionali in carica, nei confronti di uno dei componenti l’Ufficio di Presidenza, approvata a scrutinio segreto dai due terzi dei componenti il Consiglio regionale, ne determina la rimozione dalla carica.

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Art. 28
(Competenze dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
a) coopera con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni;
b) regola l’amministrazione dei fondi assegnati al proprio bilancio autonomo, l’organizzazione delle strutture consiliari e del personale e determina il trattamento economico dei Consiglieri regionali in applicazione della relativa normativa;
c) disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale secondo quanto previsto dall’articolo 23;
d) attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali di vertice del Consiglio regionale;
e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.

2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell’Ufficio di Presidenza.

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Art. 29
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

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Art. 30
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza.

2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.

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Art. 31
(Commissioni d’indagine e di inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d’indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.

2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.

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Art. 32
(Funzioni delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni consiliari permanenti, per le materie di propria competenza, esercitano le funzioni referente, consultiva, legislativa, redigente e di controllo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

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Art. 33
(Prima seduta del Consiglio regionale)

1. Il consigliere più anziano di età convoca la prima seduta del Consiglio regionale non prima di quindici giorni e non oltre i venticinque giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del comma 1, il Consiglio può essere convocato da sei [ Parola così sostituita dalla legge regionale 28 marzo 2013, n.8. In precedenza il numero dei consiglieri era fissato in “dieci”. La disposizione si applica a partire dalla X legislatura.] consiglieri.

3. Fino all’elezione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, l’Ufficio provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più anziano di età, che funge da Presidente, e dai due consiglieri più giovani, che fungono da segretari.

4. Dopo la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.

5. Successivamente, il Consiglio provvede all’elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.

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Art. 34
(Convocazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale si riunisce per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quinto dei consiglieri regionali o dei Presidenti di almeno tre Gruppi consiliari costituiti complessivamente da non meno di sei [ Parola così sostituita dalla legge regionale 28 marzo 2013, n.8. In precedenza il numero dei consiglieri era fissato in “dieci”. La disposizione si applica a partire dalla X legislatura.] consiglieri.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che stabilisce l’ordine del giorno in conformità al programma dei lavori fissato ai sensi dell’articolo 36.

3. Il regolamento interno disciplina i casi ulteriori di richiesta di convocazione del Consiglio.

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Art. 35
(Sedute e deliberazioni consiliari)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno. L’Ufficio di Presidenza individua le modalità e gli strumenti più idonei a favorirne la più ampia informazione.

2. Le sedute durante le quali sono discusse le interrogazioni a risposta immediata devono essere dotate di strumenti di contemporanea comunicazione esterna.

3. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide se adottate con la presenza in aula della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni concernenti materie tributarie e di bilancio sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri regionali in carica.

5. Le deliberazioni del Consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento interno. Alle votazioni concernenti le persone si procede con lo scrutinio segreto.

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Art. 36
(Programmazione dei lavori)

1. Al fine di programmare i lavori del Consiglio e delle Commissioni, l’Ufficio di Presidenza, sentito il Presidente della Giunta regionale nonché i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e i Presidenti dei Gruppi consiliari in apposita Conferenza, delibera il calendario dei lavori.

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Art. 37
(Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il funzionamento del Consiglio regionale è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Il regolamento determina le regole poste a presidio della qualità dei testi di legge per garantire il requisito della chiarezza della legge e prevede l’improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

3. Il regolamento determina, altresì, le ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.

4. Il regolamento è approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

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Sezione II
Consigliere regionale

Art. 38
(Status del consigliere regionale)

1. Il consigliere regionale rappresenta la regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

3. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione.

4. La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità, incompatibilità, dimissioni e decadenza del consigliere regionale.

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Art. 39
(Diritti del consigliere regionale)

1. Il consigliere regionale esercita il diritto di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, nonché ogni altra competenza attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti. L’esercizio di tali diritti è disciplinato dal regolamento interno.

2. La risposta all’interrogazione, anche nelle forme del quesito estemporaneo, e all’interpellanza è obbligatoria e il regolamento interno prevede i termini perentori entro i quali la Giunta e il suo Presidente sono tenuti a rispondere.

3. Il consigliere regionale, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all’esercizio del proprio mandato elettivo, esercita il diritto di accesso agli uffici e agli atti della Regione, delle amministrazioni pubbliche, aziende e società da essa controllate o partecipate e dei concessionari di pubblici servizi regionali e ha diritto, altresì, a prendere visione e a ottenere immediatamente copia dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori, compresi quelli in essi richiamati, a eccezione degli atti ufficialmente elencati tra quelli interdetti all’accesso, nonché degli elenchi periodici dei provvedimenti stessi.

4. Il consigliere regionale, nell’esercizio del diritto di accesso, è tenuto a osservare le norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

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Art. 40
(Trattamento economico)

1. Al consigliere regionale è attribuito uno specifico trattamento economico e previdenziale, giusta le determinazioni di cui al disposto dell’articolo 28, comma 1, lettera b).

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Sezione III
Presidente della Giunta regionale

Art. 41
(Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso.

2. La legge elettorale regionale determina il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

3. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio regionale, dopo gli adempimenti di convalida dei Consiglieri eletti, presta giuramento di fedeltà alla Costituzione e al presente Statuto.

4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di governo.

5. Il Presidente, fino alla nomina dei componenti della Giunta regionale, ne esercita le funzioni dalla data della propria proclamazione.

6. Il Presidente può revocare uno o più componenti della Giunta, informandone il Consiglio regionale.

7. Dopo la scadenza del Consiglio o lo scioglimento dello stesso nei casi di sfiducia del Presidente della Giunta o dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri regionali, il Presidente e la Giunta regionale rimangono in carica fino all’elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio e del Presidente della Giunta, per l’ordinaria amministrazione.

8. In caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dall’assessore più anziano per età e la Giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, fino all’elezione, così come prevista dalla legge elettorale, del nuovo Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

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Art. 42
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

2. Il Presidente inoltre:
a) dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile;
b) nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi;
c) promulga le leggi ed emana i regolamenti;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ai sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
e) indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;
f) riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;
g) può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;
h) adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.

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Sezione IV
Giunta regionale

Art. 43
(Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o di impedimento temporaneo e negli altri casi stabiliti dal presente Statuto e dalle leggi.

3. La Giunta regionale opera in quanto organo collegiale, secondo le direttive impartite dal Presidente della Regione che ne dirige la politica e ne coordina l’attività. Essa partecipa alla determinazione e all’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo della Regione.

4. Il Presidente può delegare ai componenti della Giunta regionale l’esercizio di funzioni per settori organici di materia e lo svolgimento di compiti circoscritti, anche temporalmente.

5. Possono essere nominati componenti della Giunta regionale esclusivamente i Consiglieri regionali eletti.
Comma così sostituito dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8. La precedente formulazione stabiliva che potessero essere nominati componenti della Giunta regionale i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale. La disposizione si applica a partire dalla X legislatura.

5 bis. In deroga al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può nominare assessori, in un numero non superiore a due, i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità per la carica di Consigliere regionale .
Comma inserito dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8. La disposizione si applica a partire dalla X legislatura.

6. Il regolamento interno approvato dalla Giunta regionale ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento.

7. Al componente esterno è attribuito, altresì, il trattamento economico previsto per il consigliere regionale e l’indennità di funzione previste per l’assessore.

8. La Giunta regionale delibera a porte chiuse con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. Nei casi di parità prevale il voto del Presidente.

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Art. 44
(Attribuzioni della Giunta regionale)

1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d’integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

4. Alla Giunta regionale spetta altresì:
a) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto generale e le relative variazioni e ogni altro atto di programmazione finanziaria;
b) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio regionale; deliberare in ordine ai contratti secondo le modalità di legge; dare piena attuazione al piano regionale di sviluppo economico e sociale;
c) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazione; deliberare sulla proposizione dei ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
d) sovrintendere alla gestione dei beni pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;
e) esercitare ogni altra attribuzione e funzione amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate espressamente alla competenza del Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale può avvalersi del parere del Consiglio di Stato nell’esercizio dell’attività regolamentare.

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Capo II
Organi a rilevanza statutaria

Sezione I
Consiglio delle Autonomie locali

Art. 45
(Istituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. E’ istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l’intervento nei processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un numero di membri non superiore a quello del Consiglio regionale, in rappresentanza dei Consigli comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità montane.

3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sentite le associazioni di rappresentanza, disciplina le funzioni, i criteri di nomina e composizione, le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell’organo, garantendone l’equilibrata rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.

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Sezione II
La Conferenza regionale permanente per la
programmazione economica, territoriale e sociale

Art. 46
(La Conferenza regionale permanente
per la programmazione economica, territoriale e sociale)

1. E’ istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo consultivo della Regione.

2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di effettiva rappresentatività.

3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.

4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento.

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Sezione III
Il Consiglio statutario regionale

Art. 47
(Istituzione del Consiglio statutario regionale)

1. E’ istituito il Consiglio statutario regionale che:
a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale;
b) verifica l’ammissibilità dei referendum, la sussistenza del quorum previsto per la richiesta di referendum statutario e l’ammissibilità dell’iniziativa legislativa popolare e dei soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 15;
c) esprime parere non vincolante nella valutazione delle capacità dei soggetti non pubblici che la Regione individua per il conferimento dei compiti di per sé pubblici.

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Art. 48
(Composizione del Consiglio statutario regionale)

1. Il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è composto:
a) da tre Consiglieri regionali non in carica eletti, con voto limitato a due, tra coloro che hanno esercitato la funzione per almeno dieci anni;
b) da due esperti in discipline giuridiche, eletti con voto limitato a uno.

2. Il Consiglio statutario regionale elegge il Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal componente più giovane d’età.

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Art. 49
(Consiglio statutario regionale: funzionamento, organizzazione)

1. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono disciplinati il funzionamento, l’organizzazione del Consiglio statutario regionale nonché il trattamento economico dei suoi componenti e le incompatibilità.

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Sezione IV
Autorità di garanzia

Art. 50
(Istituzione delle Autorità di garanzia)

1. Sono istituite, con sede presso il Consiglio regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi e amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell’interesse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere alla Regione l’adozione di specifiche misure.

2. Sono Autorità di garanzia:
a) l’Ufficio della difesa civica, che agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell’azione amministrativa; interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela non giurisdizionale dell’infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, che interviene nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all’estero;
c) il Comitato per l’informazione e la comunicazione (CO.RE.COM), che interviene a tutela della conoscenza e trasparenza dell’azione legislativa e amministrativa.

3. L’Ufficio di difesa civica, previsto alla lettera a) del comma 2, è organo ausiliario e indipendente ed è composto da cinque componenti eletti dal Consiglio regionale, al quale riferisce.

4. L’Ufficio di difesa civica interviene, su domanda o di propria iniziativa, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio agli abusi, alle irregolarità e alle iniquità accertati e ne rimuovano le cause.

5. L’Ufficio di difesa civica integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale e internazionale.

6. La legge regionale disciplina i requisiti e le procedure per la nomina e la revoca, lo status e le modalità di intervento dell’Ufficio di difesa civica e determina i principi per l’organizzazione della funzione di difesa e per l’attribuzione delle risorse necessarie al suo esercizio, al fine di assicurarne l’indipendenza, l’efficacia, la prossimità all’utenza e il coordinamento funzionale sul territorio.

7. La legge regionale definisce gli ambiti di azione, i modelli istituzionali, organizzativi e procedimentali delle Autorità di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

Art. 50 bis
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Con legge regionale sono disciplinati la composizione, i criteri di nomina, il funzionamento e l’organizzazione del Collegio dei revisori dei conti, nonché il trattamento economico dei suoi componenti.
Articolo aggiunto dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8,. in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

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TITOLO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51
(Principi dell’azione amministrativa)

1. La Regione e gli enti, le aziende e le agenzie ad essa collegati svolgono l’attività amministrativa, nei limiti del suo esercizio, nel rispetto dei seguenti principi:
a) buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
b) trasparenza, pubblicità e semplificazione normativa e procedimentale;
c) partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento, anche al fine di verificarne il consenso;
d) efficacia, efficienza. tempestività ed economicità.

2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per la verifica del rispetto dei principi di cui al comma 1.

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Art. 52
(Servizi al cittadino)

1. La Regione assicura, attraverso apposite intese con i Comuni, che il cittadino possa rivolgersi al Comune per il disbrigo di ogni e qualunque adempimento amministrativo che lo riguardi, indipendentemente dalle amministrazioni pubbliche competenti.

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Art. 53
(Pubblicazione delle leggi e dei regolamenti)

1. Le leggi regionali e i regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre dieci giorni dalla data della promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva l’ipotesi dell’urgenza che deve essere esplicitamente contenuta nei relativi contesti e ne determina l’entrata in vigore alla data di pubblicazione.

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TITOLO VI
ORDINAMENTO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, FINANZE E CONTABILITA’

Capo I
Atti della programmazione

Art. 54
(Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria)

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:
a) il piano regionale di sviluppo;
b) il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
c) la legge finanziaria annuale regionale;
d) il bilancio annuale di previsione;
e) il bilancio pluriennale di previsione.

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Art. 55
(Documento annuale di programmazione economica e finanziaria)

1. Il documento annuale di programmazione economica e finanziaria è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell’attività di governo della Regione.

2. La Giunta regionale adotta il documento annuale di programmazione economica e finanziaria e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.

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Art. 56
(Legge finanziaria annuale regionale)

1. La legge finanziaria annuale regionale espone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale degli stanziamenti previsti dalla legislazione regionale vigente, al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

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Art. 57
(Autonomia finanziaria)

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, in coerenza con i principi costituzionali e con le norme di coordinamento della finanza pubblica.

2. La Regione istituisce con legge regionale i tributi propri, individuando i presupposti dell’imposizione, i soggetti passivi, le basi imponibili, le aliquote.

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Capo II
Bilancio

Art. 58
(Sistema di bilancio)

1. Il sistema di bilancio della Regione si articola in:
a) bilanci di previsione annuale e pluriennale;
b) esercizio provvisorio del bilancio;
c) assestamento e variazioni del bilancio;
d) rendiconto generale annuale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalle leggi regionali.

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Art. 59
(Bilancio di previsione)

1. La Regione ha un proprio bilancio finanziario di previsione annuale e pluriennale.

2. Le entrate sono costituite da:
a) tributi propri, tributi erariali o quote di essi devolute alla Regione;
b) contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) extratributarie;
d) alienazioni, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale, donazioni;
e) mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;
f) proventi da contabilità speciali.

3. L’esercizio finanziario del bilancio coincide con l’anno solare.

4. Il bilancio di previsione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che lo approva con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.

5. Entro il 30 giugno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per l’esame della Commissione consiliare competente, una relazione sull’andamento gestionale della Regione e degli enti e organismi da essa dipendenti e partecipati.

6. L’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

7. I bilanci di esercizio degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta regionale, che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

8. Le leggi e gli atti amministrativi regionali che comportano spesa devono assicurare la copertura finanziaria indicandone i relativi mezzi.

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Art. 60
(Assestamento e variazioni del bilancio)

1. L’assestamento e le variazioni del bilancio sono approvati con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale.

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Art. 61
(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto della Regione è approvato con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale ed è articolato in:
a) conto del bilancio
b) conto generale del patrimonio.

2. I rendiconti degli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione sono allegati al rendiconto della Regione.

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Capo III
Demanio e patrimonio

Art. 62
(Amministrazione del demanio e patrimonio)

1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Con legge regionale è approvata l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.

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